Corso per RSPP ovvero Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro che intendono ricoprire la carica ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 (ex. art. 10 del D.Lgs. 626/94).
DURATA 16 ore rischio BASSO (16 ore di corso + 1 ora di prova finale), 32 ore rischio MEDIO (32 ore di corso + 1 ora di prova finale) e 48 ore rischio ALTO (48 ore di corso + 1 ora di prova finale) secondo la tipologia di attività individuata tramite le tabelle Codici ATECO 2002/2007 inserite nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (vedi sotto). E’ previsto, inoltre, un test finale obbligatorio di circa 1 ore aggiuntive rispetto al monte ore del corso.
COSTO euro 250,00 (iva comp.) per il rischio basso, euro 450,00 (iva comp.) per il rischio medio ed euro 650,00 (iva comp.) per il rischio alto. E’ inoltre necessario fornire una marca da bollo da euro 16,00 che andrà poi incollata all’attestato rilasciato.
DATE: vedi calendario in home page
ASSENZE: massimo il 10% del monte ore previsto
DESTINATARI
Il corso fornisce ai Datori di Lavoro gli elementi necessari per poter assolvere ai compiti in merito alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, cosi come previsto dal D. Lgs. 81/08. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (all. 2 del D.Lgs. 81/08):
1. Aziende artigiane e industriali (1)……….. fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche……………fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca……………………… …..fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ……………………………………fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
ARGOMENTI TRATTATI
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; la tutela assicurativa , le statistiche ed il registro degli infortuni; i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; appalti, lavoro autonomo e sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche , organizzative e procedurali di sicurezza; i dispositivi di protezione individuale; la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; a prevenzione sanitaria; l’informazione e la formazione dei lavoratori.
RIFERIMENTI NORMATIVI
art. 34 D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
DOMANDE E RISPOSTE sulla Formazione dei Datori di Lavoro RSPP (art. 34 del D.Lgs. 81/08) in base al nuovo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Clicca sul file qui sotto per aprire un elenco di domande e risposte in merito alla formazione dei Datori di Lavoro RSPP.
dom_risp_acc_stato_reg_ddl_rspp
ULTERIORI CHIARIMENTI
Il Modulo 1 ed il Modulo 2 di ogni gruppo di rischio a prescindere, può essere svolto sia in modalità tradizionale con lezioni frontali sia in modalità e-Learning a distanza tramite PC (per sapere di più su questa possibilità, consulta l’apposito menu presente sulla barra di navigazione principale di questo sito).
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CODICI ATECO 2002-2007
Secondo l’allegato 2 dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono da considerarsi a Rischio Basso per le quali è richiesto un Corso di Formazione da 16 ore le seguenti attività:
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Corsi di Aggiornamento per RSPP – Datori di Lavoro
CODICE CORSO “AGGRSPP6″ per le attività a rischio basso, “AGGRSPP10″ per le attività a rischio medio, “AGGRSPP14″ per le attività a rischio alto.
TITOLO
Corso di Aggiornamento per RSPP ovvero Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro che intendono mantenere la carica ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 (ex. art. 10 del D.Lgs. 626/94).
DURATA 6 ore rischio BASSO, 10 ore rischio MEDIO e 14 ore rischio ALTO secondo la tipologia di attività individuata tramite le tabelle Codici ATECO 2002/2007 inserite nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. (vedi link >)
COSTO euro 90,00 per le attività a rischio basso 6 ore, euro 150,00 per le attività a rischio medio 10 ore ed euro 200,00 per le attività a rischio alto 14 ore. Prezzi iva comp. E’ inoltre necessario fornire una marca da bollo da euro 16,00 che andrà poi incollata all’attestato rilasciato.
DESTINATARI
Il corso fornisce ai Datori di Lavoro gli elementi necessari per poter mantenere la carica di RSPP cosi come previsto dal D. Lgs. 81/08.
ARGOMENTI TRATTATI
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; la tutela assicurativa , le statistiche ed il registro degli infortuni; i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; appalti, lavoro autonomo e sicurezza; la valutazione dei rischi; i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche , organizzative e procedurali di sicurezza; i dispositivi di protezione individuale; la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; a prevenzione sanitaria; l’informazione e la formazione dei lavoratori.
RIFERIMENTI NORMATIVI
art. 34 D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
DOMANDE E RISPOSTE sulla Formazione dei Datori di Lavoro RSPP (art. 34 del D.Lgs. 81/08) in base al nuovo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Clicca sul file qui sotto per aprire un elenco di domande e risposte in merito alla formazione dei Datori di Lavoro RSPP.
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Le ore di aggiornamento possono essere fruite sia in modalità tradizionale con lezioni frontali, sia in modalità e-Learning a distanza tramite PC (per sapere di più su questa possibilità, consulta l’apposito menu presente sulla barra di navigazione principale di questo sito). La validità dei corsi di aggiornamento è subordinata al possesso dei requisiti iniziali della formazione così come previsto dall’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
ULTERIORI CHIARIMENTI
Sono esonerati dalla frequenza:
– tutti coloro che dimostrino di aver frequentato i corsi di cui al DM 16/01/1997 (devono aggiornare entro il 26.01.2017)
– tutti coloro che erano stati esonerati nel DLgs 626/1994 (devono aggiornare entro il 26.01.2014)
– tutti coloro che sono in possesso dei titoli RSPP previsti dall’art. 32 del d.lgs. 81/2008 per il settore ATECO di appartenenza
– tutti coloro che hanno frequentato, entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, i corsi di cui al DM 16/01/1997, formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo
In caso di nuova attività, il DL che intende svolgere i compiti di RSPP dovrà completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio attività
– aggiornamento da effettuare entro 5 anni dalla data di conclusione del corso per i nuovi DL RSPP
– aggiornamento necessario entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al DM 16/01/1997
– aggiornamento necessario entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo per tutti coloro che erano stati esonerati nel DLgs 626/1994 ai sensi della circolare 154 del 1997.
“Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”,
TUTTI DEVONO COMUNQUE EFFETTUARE I CORSI DI AGGIORNAMENTO CON FREQUENZA QUINQUENNALE